Art. 5.
                   Aziende vitivinicole e cantine
  1  .  Le  aziende  vitivinicole  e  le cantine devono presentare le
seguenti caratteristiche qualitative minime:
    a) ubicazione  all'interno  della  zona di produzione di cui alla
legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  oppure al di fuori della zona di
produzione,   nel  caso  di  aziende  associate  di  vinificazione  o
vinificazione   ed   imbottigliamento,  purche'  nel  rispetto  della
normativa  dei  relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati
ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
    b) aree  attrezzate  per  una  sosta temporanea dei visitatori in
spazi aperti;
    c) ingresso  o  altro locale adibito a luogo di accoglienza degli
ospiti che attendono per la visita;
    d) allestimento di uno spazio di degustazione;
    e) orario   di  apertura  al  pubblico  corrispondente  a  quello
concordato,  entro  il  1o gennaio  di  ogni  anno,  con  il soggetto
responsabile della "strada del vino";
    f) affissione  in  modo visibile, nel locale di degustazione, dei
prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;
    g) indicazione    nella    segnaletica    apposta    all'ingresso
dell'azienda   del   nome   dell'azienda,   di  numeri  di  telefono,
dell'orario e dei giorni di apertura.