Art. 6.
                              Enoteche
  1.  Le  enoteche  non  riconosciute  ai sensi delle leggi regionali
devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:
    a) ubicazione  all'interno  della  zona di produzione di cui alla
legge 10 febbraio 1992, n. 164;
    b) esposizione  con  particolare  cura,  ed in luogo adeguato, di
vini delle aziende facenti parte della "strada del vino";
    c) esposizione  ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della
"strada del vino";
    d) disponibilita'  di  materiale  informativo  sulla  "strada del
vino" approvato dal soggetto responsabile;
    e) allestimento di uno spazio di degustazione.