Art. 7. Aziende agrituristiche 1. Le aziende agrituristiche devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime, oltre quelle previste dalle normative vigenti: a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto; b) carta dei vini e almeno un menu' di degustazione qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti; c) disponibilita' di materiale informativo sulla "strada del vino" approvato dal soggetto responsabile; d) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.