Art. 7.
                       Aziende agrituristiche
  1.   Le   aziende  agrituristiche  devono  presentare  le  seguenti
caratteristiche  qualitative  minime,  oltre  quelle  previste  dalle
normative vigenti:
    a) ubicazione  all'interno  delle zone di produzione dei prodotti
individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;
    b) carta  dei  vini  e  almeno  un  menu' di degustazione qualora
l'azienda  agrituristica  sia  autorizzata  alla  somministrazione di
alimenti;
    c) disponibilita'  di  materiale  informativo  sulla  "strada del
vino" approvato dal soggetto responsabile;
    d) indicazione    nella    segnaletica    apposta    all'ingresso
dell'azienda   del   nome   dell'azienda,  dei  numeri  di  telefono,
dell'orario e dei giorni di apertura.