Art. 8.
Esercizi  autorizzati  alla  somministrazione  di  pasti  alimenti  e
                   bevande delle "strade del vino"
  1.   Gli  esercizi  autorizzati  alla  somministrazione  di  pasti,
alimenti  e  bevande,  devono  presentare le seguenti caratteristiche
qualitative minime:
    a) ubicazione  all'interno  delle zone di produzione dei prodotti
individuati all'art. l, comma 2, del presente decreto;
    b) carta  dei  vini,  adeguata  ed aggiornata, comprensiva di una
significativa   rappresentanza  di  vini  provenienti  dalle  aziende
vitivinicole facenti parte della "strada del vino";
    c) menu'   di  degustazione  comprensivi  di  piatti  tipici  del
territorio interessato alla "strada del vino";
    d) materiale  informativo  sulla  "strada del vino" approvato dal
soggetto responsabile.