Art. 8. Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande delle "strade del vino" 1. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. l, comma 2, del presente decreto; b) carta dei vini, adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della "strada del vino"; c) menu' di degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla "strada del vino"; d) materiale informativo sulla "strada del vino" approvato dal soggetto responsabile.