Art. 2.
  L'art. 66 del vigente statuto dell'istituto universitario Orientale
e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  nucleo  di  valutazione di ateneo e' nominato dal rettore,
sentiti  il  senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ed
e'  composto  da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di
cui  almeno  due  nominati  tra  studiosi  ed esperti nel campo della
valutazione anche in ambito non accademico.
  2.  L'organo  ha  per  obiettivo  la  valutazione  dell'efficienza,
dell'efficacia,  nonche'  dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento
dell'azione  amministrativa,  degli interventi di sostegno al diritto
allo   studio,  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle  risorse
pubbliche e della produttivita' della ricerca e della didattica.
  3.  Gli  ulteriori  compiti  assegnati al nucleo di valutazione, le
relative modalita' di espletamento, sono definiti, nel rispetto della
legge,   nel  provvedimento  rettorale  di  costituzione  del  nucleo
medesimo".