Art. 2. L'art. 66 del vigente statuto dell'istituto universitario Orientale e' sostituito dal seguente: "1. Il nucleo di valutazione di ateneo e' nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ed e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 2. L'organo ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della produttivita' della ricerca e della didattica. 3. Gli ulteriori compiti assegnati al nucleo di valutazione, le relative modalita' di espletamento, sono definiti, nel rispetto della legge, nel provvedimento rettorale di costituzione del nucleo medesimo".