Art. 3.
    L'Amministrazione dei lavori pubblici e' esclusa, da qualsivoglia
responsabilita'   ed  onere,  restando  questi  ultimi  a  totale  ed
esclusivo  carico  degli  utenti aventi diritto. L'ingegnere capo del
Provveditorato  regionale  alle  opere  pubbliche  per  la Lombardia,
designato per la provincia di Brescia, e' incaricato della esecuzione
del  presente  decreto.  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi
dell'art.  3  della  legge  7 agosto  1992, n. 241, si puo' ricorrere
dinanzi  al  tribunale  superiore  delle  Acque  pubbliche,  entro il
termine  perentorio  di  sessanta  giorni decorrenti dalla data della
relativa  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  o  da  quella di
avvenuta notificazione.