Art. 3. L'Amministrazione dei lavori pubblici e' esclusa, da qualsivoglia responsabilita' ed onere, restando questi ultimi a totale ed esclusivo carico degli utenti aventi diritto. L'ingegnere capo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, designato per la provincia di Brescia, e' incaricato della esecuzione del presente decreto. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1992, n. 241, si puo' ricorrere dinanzi al tribunale superiore delle Acque pubbliche, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o da quella di avvenuta notificazione.