Art. 3.
  I  vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere
iscritti  a  titolo  provvisorio,  solo  per l'annata 2000, nell'albo
previsto  dall'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, se a
giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione  Veneto,  le denunce
risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione
stessa  non  abbia  potuto  effettuare, per dichiarata impossibilita'
tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa
vigente.