Art. 4.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Merlara",  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2  dell'unito
disciplinare  di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono essere iscritti a titolo
transitorio,   nell'albo   previsto   dall'art.  15  della  legge  10
febbraio 1992,  n.  164,  i  vigneti  in  cui  siano presenti viti di
vitigni  in  percentuali  diverse  da quelle indicate nel sopracitato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni
pevisti per la produzione dei citati vini.
  La  deroga  di  cui  sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento  comunitario,  paragrafo  1, lettera 2, secondo trattino,
alle tipologie che prevedono l'utilizzo del momovitigno per un minimo
dell'85%.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.