Art. 5.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Merlara"   e'   tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 luglio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio