Art. 5.
  La  camera  di  commercio  industria,  artigianato e agricoltura di
Chieti  immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere
tecnico   e   documentale  dell'attivita'  certificativa,  ed  adotta
eventuali   opportune   misure,   da  sottoporre  preventivamente  ad
approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni  di conformita' all'utilizzo della
denominazione  di  origine protetta "Colline Teatine" rilasciate agli
utilizzatori.
  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo comma del
presente articolo e nell'art. 4, sono simultaneamente resi noti anche
alla  regione  Abruzzo  nel cui ambito territoriale ricade la zona di
produzione della denominazione di origine protetta "Colline Teatine".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 luglio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio