Art. 5.
Il  nome  di  ciascun  prodotto,  il suo eventuale sinonimo o termine
dialettale  non puo' costituire oggetto di deposito e di richiesta di
registrazione,   ai  sensi  della  vigente  normativa  comunitaria  e
nazionale  sulla  proprieta' intellettuale e industriale, a decorrere
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.