Art. 6. 1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali e riportati nel predetto elenco per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sara' cura di questo Ministero trasmettere, ai fini dell'emissione del provvedimento di deroga, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale citato. 2. Della concessione della deroga verra' fatta annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato.