Art. 6.
1.  Per  i  prodotti  tradizionali iscritti negli elenchi regionali o
provinciali  e  riportati  nel  predetto  elenco  per i quali risulti
necessario  accedere  alle  deroghe previste dall'art. 8, comma 2 del
decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n.  173 sara' cura di questo
Ministero  trasmettere,  ai  fini dell'emissione del provvedimento di
deroga, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  la  documentazione  predisposta dalle
regioni  e  dalle province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 1 del
decreto ministeriale citato.
2.   Della   concessione   della   deroga  verra'  fatta  annotazione
nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato.