Art. 7.
Chiunque  abbia  interesse  a  prendere  visione o trarre copia della
documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma
ha  individuato i propri prodotti tradizionali, puo' presentare a tal
fine istanza alla regione o provincia autonoma interessata.
Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio