Art. 7. Chiunque abbia interesse a prendere visione o trarre copia della documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma ha individuato i propri prodotti tradizionali, puo' presentare a tal fine istanza alla regione o provincia autonoma interessata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2000 Il direttore generale: Ambrosio