Art. 2.
  1.  Per  l'attuazione  degli interventi in prevenzione nelle aree a
maggior  rischio  di  incendio i prefetti provvedono a coordinare, ai
fini  di  una  pianificazione  delle  risorse  e  dei mezzi, il Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  il  Corpo forestale dello Stato,
nonche'  l'eventuale  partecipazione  delle  forze armate che saranno
attivate   direttamente   comunicando   allo  Stato  maggiore  difesa
l'avvenuta richiesta.