Art. 3.
  1.  Per  l'attuazione  di  misure  di lotta attiva e di prevenzione
degli  incendi  boschivi  nelle zone a rischio elevato del territorio
nazionale, con particolare riferimento ai parchi nazionali, regionali
e  alle aree protette, il Ministero dell'ambiente elabora un piano di
interventi  comprendenti  l'impiego delle organizzazioni di volontari
della  protezione civile specializzati nel settore e il potenziamento
di  mezzi  e materiali del Corpo forestale dello Stato. A tal fine e'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilita'
del  centro  di  responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della
protezione  civile")  dello  stato  di  previsione  del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. La somma e'
versata  dal  Dipartimento  della  protezione civile in conto entrate
dello   Stato   per   la   successiva   riassegnazione  al  Ministero
dell'ambiente.
  2.  Per  il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei
versanti soggetti ad erosione ed instabilita' a seguito degli incendi
verificatisi in zone collinari e montuose, il Ministero dell'ambiente
elabora un programma di interventi urgenti da attuarsi da parte delle
regioni o gli enti locali interessati.
  3.  Per  la  predisposizione  e  realizzazione  del piano di cui al
precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a valere
sulle  disponibilita'  di  cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge
11 giugno  1998,  n.  180,  convertito  con modificazioni dalla legge
3 agosto 1998, n. 267.