Art. 3. 1. Per l'attuazione di misure di lotta attiva e di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone a rischio elevato del territorio nazionale, con particolare riferimento ai parchi nazionali, regionali e alle aree protette, il Ministero dell'ambiente elabora un piano di interventi comprendenti l'impiego delle organizzazioni di volontari della protezione civile specializzati nel settore e il potenziamento di mezzi e materiali del Corpo forestale dello Stato. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma e' versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'ambiente. 2. Per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilita' a seguito degli incendi verificatisi in zone collinari e montuose, il Ministero dell'ambiente elabora un programma di interventi urgenti da attuarsi da parte delle regioni o gli enti locali interessati. 3. Per la predisposizione e realizzazione del piano di cui al precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.