Art. 6.
  1.   Per   l'espletamento   dei  compiti  straordinari  connessi  a
fronteggiare  l'emergenza  incendi,  al personale militare chiamato a
rafforzare  le  strutture  del  C.O.A.U. presso il Dipartimento della
protezione   civile   e'   riconosciuto   un   compenso,  per  lavoro
straordinario  effettivamente prestato nel limite massimo individuale
di 72 ore mensili, con onere a carico del Dipartimento medesimo.