Art. 6. 1. Per l'espletamento dei compiti straordinari connessi a fronteggiare l'emergenza incendi, al personale militare chiamato a rafforzare le strutture del C.O.A.U. presso il Dipartimento della protezione civile e' riconosciuto un compenso, per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo individuale di 72 ore mensili, con onere a carico del Dipartimento medesimo.