Art. 7.
  1.   Per   i   primi   interventi   diretti   al  ripristino  delle
infrastrutture,  alla  ripresa  delle  attivita'  produttive,  ed  al
ritorno   alle   normali   condizioni   di   vita  delle  popolazioni
direttamente  interessate  e'  disposto  il  finanziamento di lire 15
miliardi.
  2.  I  prefetti competenti provvedono alla rilevazione dei danni in
relazione  ai quali si provvedera' alla ripartizione delle risorse di
cui al comma 1.
  3.  All'onere per l'applicazione del presente articolo si fa fronte
con   le   disponibilita'  del  centro  di  responsabilita'  20.2.1.3
(capitolo  9353  "Fondo  della  protezione  civile")  dello  stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2000
                                                  Il Ministro: Bianco