Art. 7. 1. Per i primi interventi diretti al ripristino delle infrastrutture, alla ripresa delle attivita' produttive, ed al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni direttamente interessate e' disposto il finanziamento di lire 15 miliardi. 2. I prefetti competenti provvedono alla rilevazione dei danni in relazione ai quali si provvedera' alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. 3. All'onere per l'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2000 Il Ministro: Bianco