Art. 3.
           I criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000
  1. Nell'anno  2000  il  Fondo  e'  ripartito  tra  le  regioni e le
province  autonome che concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri:
    a) il  60  per  cento  in  proporzione  alla spesa destinata alla
concessione  delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della
legge  2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 1999-2000, allo
svolgimento  di  attivita' a tempo parziale degli studenti presso gli
organismi  regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per
la  partecipazione  degli studenti universitari a programmi di studio
che  prevedano  mobilita'  internazionale  nell'esercizio finanziario
1999;
    b) il  25  per  cento  in  proporzione  al numero di idonei nelle
graduatorie  per  la  concessione  delle  borse  di  studio nell'anno
accademico  1999-2000.  Gli  studenti  fuori  sede sono pesati con un
parametro pari a 2;
    c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in
gestione  diretta  o indiretta degli organismi regionali di gestione,
effettivamente disponibili al 1o novembre 1999. I posti alloggio resi
disponibili  nei  due anni precedenti tale termine sono pesati con un
parametro pari a 2.
  2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a)
del  precedente  comma,  la  spesa  delle  regioni  e  delle province
autonome e' valutata nel modo seguente:
    a) la  spesa per borse di studio di cui all'art. 8 della legge n.
390/1991,  e'  determinata in modo figurativo dal prodotto del numero
di  borse  di  studio  concesse  per  l'importo  minimo delle diverse
tipologie  delle  borse, secondo le modalita' e gli importi stabiliti
dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari"
e  successive  modificazioni. Ove l'importo della borsa di studio sia
stato  determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura
inferiore  a quello minimo, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nel calcolo
figurativo  e'  utilizzato tale importo. Ove l'importo della borsa di
studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma
in  misura  superiore  a  quello  minimo,  nel  calcolo figurativo e'
utilizzato  tale  importo,  purche'  le  borse  di studio siano state
concesse almeno all'80 per cento degli studenti idonei;
    b) nel  calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si
tiene  conto  della  quota  erogata attraverso l'offerta di vitto e/o
alloggio,  anche  a  studenti  idonei, ma non beneficiari di borsa di
studio,  secondo le modalita' e gli importi stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita'
di  trattamento  sul  diritto  agli  studi universitari" e successive
modificazioni;
    c) la  spesa  delle  regioni  e  delle  province  autonome per la
concessione  di  contributi  per  la  partecipazione degli studenti a
programmi  di studio con mobilita' internazionale e' ponderata con un
parametro pari a 3;
    d) la  spesa delle regioni e delle province autonome al netto del
gettito  della  tassa regionale per il diritto allo studio, calcolata
nell'importo  minimo  della  tassa  pari a L. 120.000, ai sensi della
legge  28 dicembre 1995, n. 549, e' ponderata con un parametro pari a
2;
    e) la  spesa  delle regioni di cui al punto d) non ponderata, che
abbiano  concesso  la borsa di studio a tutti gli studenti idonei, e'
incrementata figurativamente del 20 per cento in piu'.
  3. Ai  fini  del  riparto della quota del Fondo di cui alla lettera
b),  del  comma  1,  il  numero  degli  idonei  e'  convenzionalmente
incrementato  rispettivamente  del 100 per cento, del 200 per cento e
del  300  per  cento  per  le  regioni  e  le  province autonome che,
nell'anno accademico 1999-2000, abbiano rispettato uno, due o tutti i
seguenti  termini,  previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari":
    a) per  la presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di
studio  e  i  servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva
scadenza;
    b) per  la  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie per la
borsa  di  studio  e  i  servizi  abitativi  non oltre il 31 ottobre.
Qualora  la  pubblicazione delle predette graduatorie avvenga in modo
parziale  entro  tale data, l'incremento percentuale e' applicato sul
numero degli idonei pubblicato entro il medesimo termine indicato;
    c) per  la erogazione della prima data della borsa entro due mesi
dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il
31  dicembre  di ciascun anno. Qualora la erogazione della prima rata
avvenga  a  favore solo di una parte dei beneficiari entro tale data,
l'incremento percentuale e' applicato in misura proporzionale.
  4. L'incremento  convenzionale  del  numero degli idonei si applica
con  riferimento  ai  singoli  organismi  regionali  di  gestione che
abbiano   rispettato  uno  o  piu'  dei  termini  indicati  al  comma
precedente.
  5. Ai  fini  della  determinazione  della  spesa complessiva per il
riparto della quota di cui alla lettera a), del comma 1, non si tiene
conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il 1999.
  6. La  riduzione  delle  risorse  proprie destinate dalle regioni e
dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto
all'anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo
della  quota attribuibile nel riparto per il 2000. Le eventuali somme
derivanti  da  tali  riduzioni  sono ripartite tra le altre regioni e
province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
  7. L'importo  assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non
puo'  essere  superiore  allo  stanziamento  destinato  dalla  stessa
nell'anno accademico precedente per le finalita' del Fondo, derivante
dal  gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle
risorse proprie. La eventuale quota precedente viene ripartita tra le
altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al
comma 1.
  8. I dati saranno trasmessi dalle regioni e dalle province autonome
con  competenza in materia di diritto allo studio universitario entro
e  non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati
non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazione
ai fini del riparto del Fondo.
  9. Entro  un  mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente  decreto,  le  regioni  e le province autonome comunicano ai
singoli enti di gestione la quota di rispettiva competenza.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 20 aprile 2000

                                                  Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                     D'Alema
Il Ministro dell'università e della
 ricerca scientifica e tecnologica
              Zecchino
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337