Art. 3. I criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000 1. Nell'anno 2000 il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri: a) il 60 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 1999-2000, allo svolgimento di attivita' a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale nell'esercizio finanziario 1999; b) il 25 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico 1999-2000. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2; c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione, effettivamente disponibili al 1o novembre 1999. I posti alloggio resi disponibili nei due anni precedenti tale termine sono pesati con un parametro pari a 2. 2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del precedente comma, la spesa delle regioni e delle province autonome e' valutata nel modo seguente: a) la spesa per borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991, e' determinata in modo figurativo dal prodotto del numero di borse di studio concesse per l'importo minimo delle diverse tipologie delle borse, secondo le modalita' e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" e successive modificazioni. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo, purche' le borse di studio siano state concesse almeno all'80 per cento degli studenti idonei; b) nel calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si tiene conto della quota erogata attraverso l'offerta di vitto e/o alloggio, anche a studenti idonei, ma non beneficiari di borsa di studio, secondo le modalita' e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" e successive modificazioni; c) la spesa delle regioni e delle province autonome per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti a programmi di studio con mobilita' internazionale e' ponderata con un parametro pari a 3; d) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, calcolata nell'importo minimo della tassa pari a L. 120.000, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ponderata con un parametro pari a 2; e) la spesa delle regioni di cui al punto d) non ponderata, che abbiano concesso la borsa di studio a tutti gli studenti idonei, e' incrementata figurativamente del 20 per cento in piu'. 3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b), del comma 1, il numero degli idonei e' convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento e del 300 per cento per le regioni e le province autonome che, nell'anno accademico 1999-2000, abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari": a) per la presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva scadenza; b) per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi non oltre il 31 ottobre. Qualora la pubblicazione delle predette graduatorie avvenga in modo parziale entro tale data, l'incremento percentuale e' applicato sul numero degli idonei pubblicato entro il medesimo termine indicato; c) per la erogazione della prima data della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno. Qualora la erogazione della prima rata avvenga a favore solo di una parte dei beneficiari entro tale data, l'incremento percentuale e' applicato in misura proporzionale. 4. L'incremento convenzionale del numero degli idonei si applica con riferimento ai singoli organismi regionali di gestione che abbiano rispettato uno o piu' dei termini indicati al comma precedente. 5. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a), del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il 1999. 6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto all'anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto per il 2000. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti. 7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalita' del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota precedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al comma 1. 8. I dati saranno trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con competenza in materia di diritto allo studio universitario entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. 9. Entro un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano ai singoli enti di gestione la quota di rispettiva competenza. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337