Art. 2.
  Il  riconoscimento  di  cui  al precedente art. 1 e' subordinato al
compimento  di  un  tirocinio  di  adattamento della durata di dodici
mesi,  da  svolgersi  sotto  la  responsabilita' di un professionista
abilitato  secondo  le  condizioni  individuate  nell'allegato  A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Roma, 18 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: Landi