Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 12 novembre 1999 all'11 maggio 2000, unita' di Roma, (NID 9912RM0126), per un massimo di cinque unita' lavorative in CIGS. L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2000 Il direttore generale: Daddi