Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato per il periodo dal 12 novembre 1999 all'11
maggio  2000,  unita'  di  Roma,  (NID 9912RM0126), per un massimo di
cinque unita' lavorative in CIGS.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza dei giornalisti italiani e'
autorizzato   a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2000
                                         Il direttore generale: Daddi