Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dall'8 gennaio 2000 al 7 luglio 2000, unita' di Roma, (NID 9912RM0076), per un massimo di otto unita' lavorative in CIGS (numero uno prepensionabili). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2000 Il direttore generale: Daddi