Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo dall'8 gennaio 2000 al 7
luglio 2000, unita' di Roma, (NID 9912RM0076), per un massimo di otto
unita' lavorative in CIGS (numero uno prepensionabili).
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2000
                                         Il direttore generale: Daddi