Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto disposto dall' art. 1 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT impianti, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13,  dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale  del  25  ottobre  1994 in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n.
237.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2000
                                         Il direttore generale: Daddi