Art. 2.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente decreto si intende per:
      a) "residui  di  sostanze  attive dei prodotti fitosanitari": i
residui  delle  sostanze  attive contenute nei prodotti fitosanitari,
dei loro metaboliti e dei loro prodotti di degradazione o di reazione
presenti  nei  o  sui  prodotti destinati all'alimentazione umana e a
quella degli animali, quali definiti negli allegati 2, 3 e 4;
      b) "immissione  in  circolazione": qualsiasi consegna, a titolo
oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
      c) "intervallo  di  sicurezza": l'intervallo in giorni che deve
intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate
alimentari  immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in
circolazione;
      d) "Stato   membro   di  origine":  lo  Stato  membro  nel  cui
territorio  viene  legalmente  prodotto  e  commercializzato  o viene
immesso in libera pratica uno dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1
e 2.