Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari": i residui delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, dei loro metaboliti e dei loro prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti destinati all'alimentazione umana e a quella degli animali, quali definiti negli allegati 2, 3 e 4; b) "immissione in circolazione": qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2; c) "intervallo di sicurezza": l'intervallo in giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in circolazione; d) "Stato membro di origine": lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato o viene immesso in libera pratica uno dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1 e 2.