Art. 3.
Esclusione  dal  campo di applicazione in relazione ai limiti massimi
                             di residui
    1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art.
1,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  e  comma  2,  trattati  prima
dell'esportazione  verso  un  Paese  terzo  per  i quali possa essere
adeguatamente provato che:
      a) il  Paese  terzo  di  destinazione  esige questo trattamento
specifico  per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi
nocivi;
      b) il trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli
organismi  nocivi  durante  il  trasporto  verso  il  Paese  terzo di
destinazione e il deposito nello stesso.
    2. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art.
1, per i quali e' provato adeguatamente che sono destinati:
      a) alla   fabbricazione   di   prodotti  diversi  dai  prodotti
alimentari e dagli alimenti per animali;
      b) alla semina o alla piantagione.