Art. 3. Esclusione dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi di residui 1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, trattati prima dell'esportazione verso un Paese terzo per i quali possa essere adeguatamente provato che: a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi; b) il trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso. 2. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, per i quali e' provato adeguatamente che sono destinati: a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali; b) alla semina o alla piantagione.