Art. 4.
                      Limiti massimi di residui
    1.  I prodotti di cui all'art. 1 non devono contenere dal momento
in cui sono immessi in circolazione, quantita' di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari superiori a quelle specificate negli
elenchi  di  cui  agli  allegati  2,  3  e  4.  Nel  caso  di derrate
immagazzinate   in   silos,   magazzini,   frigoriferi  e  simili,  e
limitatamente  ai  trattamenti  ammessi dopo la raccolta, i limiti di
residui  si  intendono applicabili dal momento in cui sono immessi in
circolazione,   dopo   aver   rispettato  l'intervallo  di  sicurezza
eventualmente previsto.
    2.  Sui  e  nei  prodotti  di origine vegetale di cui all'art. 1,
comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  sono ammessi i limiti massimi di
residui   di   sostanze  attive  dei  prodotti  fitosanitari  di  cui
all'allegato 2.
    3. Sui e nei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, comma
1,  lettera  d), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3.
    4.  Sui  e  nei  prodotti  di origine animale, di cui all'art. 1,
comma  1,  lettera  e) sono ammessi i limiti massimi di residui delle
sostanze  cloro-organiche di cui all'allegato 4, in considerazione di
una  possibile  contaminazione  ambientale,  qualora  tali limiti non
siano stati specificatamente indicati nell'allegato 3.
    5.  Nel  caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non
siano  fissati  limiti  massimi  specifici, sono applicabili i limiti
massimi  previsti negli allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente
della   concentrazione   dei   residui  in  seguito  al  processo  di
essiccazione,  oppure  di  concentrazione o di diluizione conseguente
alla trasformazione.
    6.  Nel  caso  di alimento composto, per il quale non siano stati
fissati  limiti  massimi di residuo, i limiti massimi applicabili non
devono  essere  superiori  alla  somma  degli apporti derivanti dagli
ingredienti,  tenuto conto delle relative concentrazioni degli stessi
nella  miscela, dei limiti fissati per essi negli allegati 2, 3 e 4 e
delle disposizioni del comma 5.
    7.   Per   i   prodotti   agricoli   vegetali   e   animali   non
specificatamente  considerati negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli
rientranti  nelle ipotesi di cui ai commi successivi, e' tollerato un
residuo  delle  sostanze  attive  elencate  negli allegati 2, 3 e 4 o
delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg.
    8.  Le  spezie,  il  caffe' crudo, il cacao in grani, il te' ed i
prodotti  similari,  i  semi  oleaginosi  ed  altri prodotti agricoli
vegetali  importati  non  oggetto  di coltivazione in Italia, possono
contenere  residui  pari  al  massimo  dei valori contemplati in ogni
singola   voce   delle   sostanze  attive,  salvo  diversa  specifica
indicazione.
    9. Per prodotti agricoli vegetali importati, derivanti da colture
non  oggetto  di  coltivazione  in  Italia, e' tollerato un valore di
residuo  non  superiore  a  0,01  mg/kg  per  le  sostanze attive non
elencate nell'allegato 2.