Art. 5.
                       Intervalli di sicurezza
    1.  Sono  approvati  gli  intervalli  di  sicurezza relativi alle
sostanze  attive  dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 5 del
presente decreto.
    2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato
quando le modalita' di impiego dei prodotti fitosanitari, autorizzate
sulla   base  della  buona  pratica  agricola,  comportano  tempi  di
applicazione che garantiscono il rispetto del limite massimo previsto
negli allegati 2 e 3.