Art. 5. Intervalli di sicurezza 1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 5 del presente decreto. 2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato quando le modalita' di impiego dei prodotti fitosanitari, autorizzate sulla base della buona pratica agricola, comportano tempi di applicazione che garantiscono il rispetto del limite massimo previsto negli allegati 2 e 3.