Art. 6.
                              Controlli
    1.  I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di
cui all'art. 4, sono effettuati, almeno a campione, secondo i criteri
indicati nei decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30
luglio  1993  ed  in  base  al decreto legislativo n. 123 del 3 marzo
1993,  eccettuato  l'art.  8  ed al decreto legislativo n. 156 del 26
maggio 1997, eccettuati gli articoli 6 e 7.
    2.  All'art.  1,  comma 3, del decreto del Ministro della sanita'
del 23 dicembre 1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    "3.  Il Ministero della sanita', entro il 31 agosto di ogni anno,
comunica  alla  Commissione  delle  Comunita' europee le informazioni
relative  all'esecuzione  del  programma nazionale di controlli e del
programma comunitario coordinato di controlli dell'anno precedente";
    "3-bis. Il Ministero della sanita', entro il 30 settembre di ogni
anno,  trasmette alla Commissione il programma nazionale previsionale
di  controlli  per  l'anno  di  calendario successivo. Tale programma
previsionale deve contenere specificati almeno:
        a) i  prodotti  alimentari  da  sottoporre  ad  analisi ed il
numero di campioni alimentari da prelevare;
        b) i  residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da
ricercare;
        e) i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.".