Art. 6. Controlli 1. I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'art. 4, sono effettuati, almeno a campione, secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993 ed in base al decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993, eccettuato l'art. 8 ed al decreto legislativo n. 156 del 26 maggio 1997, eccettuati gli articoli 6 e 7. 2. All'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "3. Il Ministero della sanita', entro il 31 agosto di ogni anno, comunica alla Commissione delle Comunita' europee le informazioni relative all'esecuzione del programma nazionale di controlli e del programma comunitario coordinato di controlli dell'anno precedente"; "3-bis. Il Ministero della sanita', entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Commissione il programma nazionale previsionale di controlli per l'anno di calendario successivo. Tale programma previsionale deve contenere specificati almeno: a) i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi ed il numero di campioni alimentari da prelevare; b) i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da ricercare; e) i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.".