Art. 7.
                     Procedura di conciliazione
    1.  Gli  organi  deputati  al  controllo,  qualora rilevino in un
prodotto  di  cui  all'art.  1  la  presenza  di  livelli  di residui
superiori  a  quelli previsti dalla normativa vigente e qualora detto
prodotto provenga da uno Stato membro dell'Unione europea, denominato
Stato  membro  di  origine,  e  sia  documentatamente  conforme  alla
normativa  ivi  vigente,  informano  entro sette giorni dal riscontro
della  violazione  il  Ministero  della  sanita',  Dipartimento degli
alimenti,  nutrizione  e  sanita'  pubblica veterinaria, delle misure
restrittive adottate.
    2.  Il  Ministero  della  sanita'  comunica, entro venti giorni a
partire dalla data di applicazione delle misure restrittive di cui al
comma  1,  alle autorita' competenti dello Stato membro di origine ed
alla   Commissione   europea  le  misure  adottate,  documentando  la
motivazione.
    3.  A seguito della comunicazione di cui al comma 2 inizia con lo
Stato  membro  di  origine  del  prodotto  alimentare  uno scambio di
informazioni  per  eliminare,  se  possibile, gli effetti restrittivi
delle misure adottate, mediante una serie di misure concordate.
    4.  Entro  un  periodo  di  tre mesi a decorrere dalla data della
comunicazione  di  cui  al  comma  2, il Ministero della sanita' e le
Autorita'  competenti  dello  Stato membro di origine notificano alla
Commissione  il  risultato  dei  suddetti  contatti  e  le misure che
intendono eventualmente adottare, compresa la eventuale fissazione di
un limite massimo di residuo convenuto.
    5.  La  Commissione  europea  puo'  fissare  un limite massimo di
residuo temporaneo valido sino a quattro anni.