Art. 7. Procedura di conciliazione 1. Gli organi deputati al controllo, qualora rilevino in un prodotto di cui all'art. 1 la presenza di livelli di residui superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e qualora detto prodotto provenga da uno Stato membro dell'Unione europea, denominato Stato membro di origine, e sia documentatamente conforme alla normativa ivi vigente, informano entro sette giorni dal riscontro della violazione il Ministero della sanita', Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, delle misure restrittive adottate. 2. Il Ministero della sanita' comunica, entro venti giorni a partire dalla data di applicazione delle misure restrittive di cui al comma 1, alle autorita' competenti dello Stato membro di origine ed alla Commissione europea le misure adottate, documentando la motivazione. 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2 inizia con lo Stato membro di origine del prodotto alimentare uno scambio di informazioni per eliminare, se possibile, gli effetti restrittivi delle misure adottate, mediante una serie di misure concordate. 4. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero della sanita' e le Autorita' competenti dello Stato membro di origine notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti e le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la eventuale fissazione di un limite massimo di residuo convenuto. 5. La Commissione europea puo' fissare un limite massimo di residuo temporaneo valido sino a quattro anni.