(all. 1 - art. 1)
INDICAZIONE  DEI  CRITERI RELATIVI ALLE VARIAZIONI DELLE ATTESTAZIONI
CHE  NON  PRODUCONO  EFFETTI  DIRETTI  SULLE  CATEGORIE E CLASSIFICHE
OGGETTO DELLE QUALIFICAZIONI
A)  Sulla base dei requisiti richiesti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34 per la qualificazione ed in particolare:
* requisiti di ordine generale (articolo 17);
* requisiti di ordine speciale (articolo 18);
* sistema di qualita' aziendale ed elementi significativi e correlati
del sistema di qualita' aziendale (articolo 4);
si   individuano  le  ipotesi  riconducibili  a  variazioni  che  non
costituiscono  rinnovo  di  attestazione  e non producono conseguenze
sulla  durata di efficacia dell'attestazione e pertanto non implicano
la stipula di un nuovo apposito contratto:
1. Requisiti di ordine generale:
a)  variazione  della  denominazione  o  ragione sociale, purche' non
conseguenti  ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti
il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
b) variazione della sede;
c) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica
di cui all'articolo 26, comma 3 del regolamento;
2. Requisiti di ordine speciale:
a)   Variazione   del   direttore   tecnico   che  ha  consentito  la
qualificazione ai sensi dell'articolo 18, comma 14 del regolamento;
3.   Sistema  di  qualita'  aziendale  ed  elementi  significativi  e
correlati del sistema di qualita' aziendale:
a)    variazione   a   seguito   della   richiesta   di   inserimento
dell'indicazione   dell'avvenuta   acquisizione  del  certificato  di
qualita' aziendale;
b)  variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'avvenuta
acquisizione   della  dichiarazione  della  presenza  degli  elementi
significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale
;
c)  variazione  per l'inserimento dell'indicazione del possesso della
certificazione  di  qualita'  aziendale  in luogo della dichiarazione
della  presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualita' aziendale.
B)  Per  le  tipologie  di  variazioni indicate ai numeri 1 e 3 della
lettera  A)  la  tariffa da applicare e' determinata in misura fissa,
pari   a  quella  minima  di  cui  all'allegato  E  del  regolamento,
moltiplicata per il fattore 0,05.
Per  la  tipologia  di  variazione indicata al numero 2 lettera A) la
tariffa e' determinata in misura variabile ed e' pari a quella di cui
all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10.
C)  Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a
piu' tipologie, i parametri sopra indicati sono ridotti del 50%.
D)  Alla  tariffa  ridotta si applicano le disposizioni contenute nei
commi 3 e 4 dell'articolo 12 del regolamento.