INDICAZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLE VARIAZIONI DELLE ATTESTAZIONI CHE NON PRODUCONO EFFETTI DIRETTI SULLE CATEGORIE E CLASSIFICHE OGGETTO DELLE QUALIFICAZIONI A) Sulla base dei requisiti richiesti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 per la qualificazione ed in particolare: * requisiti di ordine generale (articolo 17); * requisiti di ordine speciale (articolo 18); * sistema di qualita' aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale (articolo 4); si individuano le ipotesi riconducibili a variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione e pertanto non implicano la stipula di un nuovo apposito contratto: 1. Requisiti di ordine generale: a) variazione della denominazione o ragione sociale, purche' non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo; b) variazione della sede; c) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all'articolo 26, comma 3 del regolamento; 2. Requisiti di ordine speciale: a) Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell'articolo 18, comma 14 del regolamento; 3. Sistema di qualita' aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale: a) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualita' aziendale; b) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale ; c) variazione per l'inserimento dell'indicazione del possesso della certificazione di qualita' aziendale in luogo della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale. B) Per le tipologie di variazioni indicate ai numeri 1 e 3 della lettera A) la tariffa da applicare e' determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. Per la tipologia di variazione indicata al numero 2 lettera A) la tariffa e' determinata in misura variabile ed e' pari a quella di cui all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10. C) Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a piu' tipologie, i parametri sopra indicati sono ridotti del 50%. D) Alla tariffa ridotta si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del regolamento.