Il Consiglio premesso che: a) le SOA (societa' organismi di attestazione), per poter ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese devono, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, presentare alla Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici la relativa istanza, corredata, tra l'altro, da "un documento contenente la descrizione delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio..." dell'attivita' medesima; b) le procedure dovranno essere conformi "a quanto stabilito dall'Autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento" (articolo 10, comma 1, lett. f.) dell'indicato D.P.R. n.34/2000) previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 109/94 e successive modificazioni ed agli articoli 2, comma 1, lettera o) e 5 del D.P.R. 34/2000; c) sussiste la necessita' che l'autonomia organizzativa ed operativa delle SOA si conformi alle esigenze derivanti dal rilievo pubblicistico delle funzioni e dei compiti ad esse attribuiti; considerato che: a) le indicazioni devono tener conto dell'obbligo a carico delle SOA di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 della legge 109/94 e successive modificazioni", di "agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento", di "assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento" e del doveroso contemperamento della perseguita finalita' di profitto con la neutralita' ed obiettivita' che deve caratterizzarne la condotta; b) le suddette indicazioni devono tener conto della opportunita' del massimo ricorso a processi informatizzati e, pertanto, a tecnologie informatiche; c) con apposita e separata determinazione si provvedera' in ordine alle regole da seguire dalle SOA per la valutazione e la verifica dei requisiti previsti dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 34/2000 nonche' alle situazioni che determinano l'esigenza di approfondimenti delle informazioni e delle documentazioni fornire dai soggetti richiedenti l'attestazione. Sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 4, lettera a) della legge 109/94 e successive modificazioni e dagli articoli 2, comma 1, lettera o) e 5 del D.P.R. 34/2000 e tenuto conto delle indicazioni del parere stesso offerto; approva l'allegato documento concernente l'oggetto della presente determinazione. Roma, 27 luglio 2000 Il Presidente: GARRI
Nel presente supplemento sono pubblicate le determinazioni assunte dall'Autorita' in ordine al sistema di qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente: 1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.; 2. Determinazione n. 24/2000 del 20 aprile 2000: Attrezzatura informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio; 3. Determinazione n. 36/2000 del 21 luglio 2000: Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa; 4. Determinazione n. 38/2000 del 27 luglio 2000: Ulteriori integrazioni sui requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.; 5. Determinazione n. 39/2000 del 27 luglio 2000: Regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione alle S.O.A.; 6. Determinazione n. 40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta; 7. Determinazione n. 41/2000 del 27 luglio 2000: Procedure da utilizzare dalle S.O.A. per l'esercizio della loro attivita' di attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34). Con la presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari per una corretta redazione delle domande e per l'esibizione della pertinente documentazione. Al fine di garantire parita' di trattamento tra tutti i possibili istanti e tenuto conto della difficolta' di conoscenza propria del periodo feriale, si fissa al 4 settembre 2000 la data dalla quale potranno essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale comunque sara' fatto riferimento anche per le istanze che dovessero pervenire prima di tale data. Roma, 27 luglio 2000 Il Presidente: GARRI