(all. 1 - art. 1)
INDICAZIONE  DEI CRITERI CUI LE SOA DEVONO ATTENERSI PER LA REDAZIONE
DEL  DOCUMENTO  RELATIVO  ALLE  PROCEDURE DA ADOTTARE PER IL RILASCIO
DEGLI ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE
1) Il documento deve essere costituito:
a)  da  una  relazione  nella  quale  vengono esplicitati e descritti
sistematicamente ed esaurientemente:
* gli obiettivi di politica aziendale (mercato territoriale nel quale
si  vuole operare, sviluppo in termini di clientela, piano di rientro
degli investimenti ecc, ecc.) perseguiti e le prestazioni offerte;
*  le  attivita' che saranno svolte con le indicazioni delle connesse
procedure   aziendali,  dei  soggetti  che,  secondo  l'organigramma,
provvedono  ad  attuarle  nonche'  dei  relativi tempi di svolgimento
stesse;
* l'organizzazione aziendale e la sua funzionalita' alle procedure;
* l'attrezzatura informatica e la sua funzionalita' alle procedure;
*  le  modalita'  di  accertamento della veridicita' e della sostanza
delle    certificazioni,    delle    autocertificazioni    e    delle
documentazioni,  predisposte  sulla base di prestabiliti schemi-tipo,
da  effettuarsi  direttamente  dalla  SOA presso i soggetti che hanno
rilasciato   il   documento   o   sulle  cui  dichiarazioni  si  basi
l'autocertificazione  qualora  le  informazioni  non  siano  ritenute
sufficientemente documentate;
* le procedure di controllo interno;
*   le   modalita',   ad   istruttoria   completata,   del   rilascio
dell'attestazione  con  l'indicazione del soggetto o dei soggetti che
la  propongono,  e  quella  del  soggetto  o  dell'organo sociale che
delibera su tale proposta;
*  i modelli contrattuali che, ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del
C.C., si intendono adottare i quali:
*  non  possono prevedere clausole che, per qualsiasi motivo, possono
essere  considerate vessatorie (esonero di responsabilita', modalita'
di pagamento del corrispettivo particolarmente onerose, previsioni di
decadenza, e simili)
*  devono disciplinare i casi di interruzione del termine ove ricorra
la  esigenza  di  acquisire nuove informazioni (articolo 12, comma 1,
lettera  b,  e  articolo  15, comma 3, del D.P.R. 34/2000) nonche' le
modalita' ed i tempi delle richieste di tali ulteriori informazioni;
*  devono  indicare  il  termine  di preavviso delle visite presso le
imprese, e la composizione del soggetto o dei soggetti incaricabili;
b)  da uno o piu' elaborati tecnici, grafici e descrittivi, necessari
ad  illustrare  i  singoli  momenti in cui si articola l'attivita' di
attestazione  (diagrammi a blocchi, Gantt, Pert, regolamenti interni,
moduli, modelli, format e analoghe strumentazioni).
2)  In  particolare  il  documento  dovra' illustrare almeno i flussi
procedurali  operativi,  compreso  quelli  accessori  e  di  riesame,
relativi:
a)  alla  stipula  del  contratto  ed  alla  gestione  degli  aspetti
contrattuali con i soggetti cui rilasciare l'attestazione;
b)  alla raccolta, gestione ed analisi della documentazione, dei dati
interni  ed esterni delle imprese e dei flussi informativi interni ed
esterni   che  si  intendono  attivare  nel  corso  di  ogni  singola
procedura;
c)   all'accertamento   e   alla  verifica  dei  requisiti  generali,
economico-finanziari e tecnico organizzativi delle imprese;
d)   all'esecuzione  di  visite  presso  le  imprese  cui  rilasciare
l'attestato di qualificazione nonche' all'attivita' di monitoraggio a
garanzia  della  veridicita'  e  sostanza delle dichiarazioni e delle
documentazioni fornite dalle imprese;
e) al rilascio o al diniego dell'attestazione di qualificazione;
f)  alle gestione delle richieste di variazioni dell'attestazioni che
non  producono  effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto
della  qualificazione  nonche'  delle  richieste  di variazioni delle
attestazioni   che   producono  effetti  diretti  sulle  categorie  e
classifiche oggetto della qualificazione;
g) alla gestione delle segnalazioni e dei reclami;
h)  alla  gestione  delle  comunicazioni  e informazioni tra la SOA e
l'Autorita' e tra la SOA ed i soggetti da qualificare;
i) alla catalogazione e archiviazione dei documenti;
j) alla gestione degli archivi;
k) al controllo interno.
3) Ogni procedura dovra' essere illustrata in modo che sia chiaro:
a) il raccordo con l'organigramma;
b) il contenuto delle varie fasi e sottofasi;
c)  i collegamenti funzionali o le interconnessioni fra le varie fasi
e sottofasi;
d)  il responsabile o i responsabili delle varie fasi e sottofasi con
l'indicazione dei relativi livelli di competenza;
e) le attivita' specifiche svolte dal personale coinvolto nelle varie
fasi e sottofasi;
f) la modulistica impiegata nelle varie fasi e sottofasi;
4)  Le  procedure devono essere predisposte - per quanto possibile in
conseguenza del fatto che gli oggetti della procedura di attestazione
di  qualificazione  e  di  quella  di certificazione di qualita' sono
differenti  -  sulla  base  delle  norme UNI CEI EN 45004 nonche' nel
rispetto  delle  disposizioni  del  D.P.R.  34/2000  tenendo conto in
particolare  dei  principi  contenuti nell'articolo 12 secondo cui le
procedure:
a)  devono  essere  tali  da  consentire  alla  SOA,  successivamente
all'ottenimento  dell'autorizzazione  e  ove  la  stessa lo ritenesse
opportuno  e  utile,  di  richiedere  ad  un  organismo, regolarmente
accreditato  ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione
della  qualita'  aziendale  conforme  alle norme europee serie UNI EN
9000;
b)   devono   garantire   il  rispetto  dei  principi  di  diligenza,
correttezza, trasparenza e imparzialita';
c)  devono  prevedere  adeguati  livelli di responsabilita' ed essere
tali   da   assicurare   e   mantenere  l'indipendenza  di  giudizio,
l'imparzialita' ed l'equo trattamento di ogni soggetto cui rilasciare
o negare l'attestato di qualificazione;
d)  devono  prevedere  l'impiego  di  un  apposito  manuale  per  gli
accertamenti  e  le  visite presso le imprese cui rilasciare o negare
l'attestazione;
5) Le procedure devono altresi' prevedere che:
a)  i  risultati delle attivita' siano archiviati informaticamente ed
in   modo   che   sia   sempre   possibile   l'identificazione  e  la
rintracciabilita'  di  tutte le attivita' in corso e dei soggetti cui
sono state affidate;
b) la gestione della fase precontrattuale e di quella successiva alla
stipula  del contratto sia effettuata secondo un ordine cronologico e
sulla  base dei contenuti della proposta contrattuale e del contratto
stipulato,  del  tipo di prestazione richiesta e della documentazione
fornita   dall'impresa   cui   rilasciare  o  negare  l'attestato  di
qualificazione e pertanto:
c)  il  controllo interno sia finalizzato a perseguire l'efficienza e
la   correttezza   nello  svolgimento  dell'attivita'  della  SOA  e,
pertanto:
* sia affidato ad un apposito ed indipendente organo aziendale;
*   sia  prevista  una  efficace  verifica  della  rispondenza  delle
attivita'  stesse,  delle  connesse  procedure  interne  e dei flussi
informativi,  ai  compiti assegnati dal D.P.R. 34/2000 e dal presente
documento alle SOA;
*  sia  documentato  in modo da poter essere sottoposto a verifica da
parte dell'Autorita';
*  sia  prevista  la elaborazione di indicatori rilevanti ai fini del
miglioramento delle prestazioni aziendali;
*  siano  previste  le modalita' e la periodicita' dell'effettuazione
delle verifiche;
*  siano  previste  le  procedure correttive da seguire in dipendenza
delle  osservazioni  e  rilievi  effettuate  dall'organo di controllo
interno  nonche'  quelle  finalizzate  ad  ottimizzare  nel  tempo il
servizio fornito e l'organizzazione aziendale;
d)  le  modalita'  di  catalogazione,  ubicazione,  conservazione dei
documenti  presentati  dall'impresa  devono essere articolate secondo
criteri  idonei  a  garantirne  la  riservatezza  per  i  terzi  e la
accessibilita' per l'Autorita';
e)   l'Autorita'   deve   essere  informata  con  immediatezza  delle
segnalazioni e dei reclami avanzati alle SOA;
f)  la  possibilita' di un aggiornamento controllato delle variazioni
che  la SOA riterra' necessarie introdurre in esse durante la fase di
implementazione  delle  procedure  o che l'Autorita' disporra' per un
migliore svolgimento dell'attivita' di vigilanza ad essa affidata dal
D.P.R. 34/2000;
g)  la  illustrazione  delle modifiche attraverso un idoneo metodo di
identificazione e di indicazione dello stato di revisione;
h)  la  trasmissione,  entro  30  giorni  dalla  loro adozione, degli
aggiornamenti, all'Autorita' che, qualora ne rilevi carenze o errori,
lo restituisce alla SOA perche' queste insufficienze siano eliminate.
6)  Nella  redazione  del  documento la SOA dovra' in ogni parte fare
esplicito  riferimento  ad  ognuna  delle  indicazioni della presente
determinazione  in modo che ne sia possibile un immediato controllo e
valutazione.