Art. 6.
  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  del  regolamento approvato con
decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi
di  1a,  2a, 3a e 4a categoria e della categoria "jolly" va richiesto
all'amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato, che provvede ad
effettuarlo  nel  termine  di  trenta  giorni dalla presentazione del
biglietto vincente.
  I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso
qualsiasi  equipollente,  presentati o fatti pervenire, a rischio del
possessore,  all'amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato -
piazza  Mastai,  11  -  00153  Roma, accompagnati da domanda in bollo
contenente   le  generalita'  dell'esibitore  e  l'indicazione  della
modalita'   prescelta  per  il  pagamento  fra  quelle  previste  dal
Regolamento di contabilita' generale dello Stato.
  I   biglietti   vincenti,  inoltre,  devono  riportare  integro  il
rettangolo  con  la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di
raschiatura,  anche  parziale,  del rettangolo destinato al codice di
validazione,  si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della
vincita.
  Con  avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data   di   cessazione   della  lotteria,  dalla  quale  decorreranno
quarantacinque  giorni  entro  i  quali,  a  pena di nullita', dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma l.
  Ai  sensi  dell'art. 5, comma 1 del citato regolamento n. 183/1991,
per  i  premi  di  5a,  6a,  7a, 8a e 9a categoria si prescinde dalle
suindicate  modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al
portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.