Art. 3. 1. La somma complessiva di L. 1.484.001.840, di cui agli articoli 1 e 2, e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazione, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2000 Il Ministro: Bianco