Art. 3.
  1. La somma complessiva di L. 1.484.001.840, di cui agli articoli 1
e 2, e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre
1996,  n. 576, convertito, con modificazione, dalla legge 31 dicembre
1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2000
                                                  Il Ministro: Bianco