Art. 3.
    1. Per quanto non espressamente previsto dall'atto di affidamento
di  cui  alla  citata  ordinanza  n.  166/1999  nonche' alla presente
ordinanza,  si  richiamano  tutte  le  leggi  generali  che  regolano
l'esecuzione  delle  opere  pubbliche e le norme del codice civile in
quanto applicabili.
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
la presente ordinanza.
    La  presente  ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24 febbraio  1992,  n.  225, e nel Bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
      Cagliari, 14 luglio 2000
                              Il sub-commissario governativo: Duranti