Art. 3.
  Per  tutti  gli  interventi  disciplinati  dal decreto ministeriale
    8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
    per  le  relative  operazioni di finanziamento non sono richieste
particolari  forme  di  garanzia,  salva  la  facolta' per l'istituto
finanziatore  di  richiederle  per i progetti a valere sulla legge n.
                              346/1988.
  Altresi',  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 2, del predetto decreto
ministeriale,  in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio  1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge
7 aprile  1995,  n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati
ai  sensi  dell'art.  2,  secondo  comma,  della  legge n. 46/1982, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono  assistiti  da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi  causa  derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia  e  di  quelli  previsti  dall'art. 2751-bis codice civile,
  fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;
    la  durata  del  progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
              attivita' poste in essere dal contratto.