Art. 5.
  Le  risorse  necessarie  per  gli  interventi di cui all'art. 1 del
presente  decreto,  disposto  ai  sensi  della  legge  n. 1089/1968 e
successive    modifiche   e   integrazioni,   sono   determinate   in
L. 62.192.517.000  e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le
             agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
                        Repubblica italiana.

                          Roma, 24 luglio 2000
                                     Il direttore generale: Criscuoli