Art. 3. 1. Per quanto non espressamente previsto dall'atto di affidamento di cui alla citata ordinanza n. 166/1999 nonche' alla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 14 luglio 2000 p. Il commissario governativo: Duranti