Art. 3.
  1.  Per  quanto non espressamente previsto dall'atto di affidamento
di  cui  alla  citata  ordinanza  n.  166/1999  nonche' alla presente
ordinanza,  si  richiamano  tutte  le  leggi  generali  che  regolano
l'esecuzione  delle  opere  pubbliche e le norme del codice civile in
quanto applicabili.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge
24 febbraio  1992  n.  225,  e sul Bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
    Cagliari, 14 luglio 2000
                               p. Il commissario governativo: Duranti