L'AUTORITA' Nella seduta della commissione infrastrutture e reti del 1o agosto 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare gli articoli 1, comma 6, lett. a), numeri 7 e 8, e 5 della suddetta legge; Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera n. 3/CIR/1999 del 7 dicembre 1999, recante: "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303, del 28 dicembre 1999; Vista la propria delibera n. 4/CIR/1999 del 7 dicembre 1999, recante: "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303, del 28 dicembre 1999; Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 15 marzo 2000, recante: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi"; Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117, del 22 maggio 2000; Vista la propria delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: "Istituzione dell'unita' per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e carrier preselection"; Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000, inviata all'Autorita' in data 3 aprile 2000; Viste le varie versioni dello schema di contratto per la fornitura della prestazione di Service provider portability (SPP) inviate da Telecom Italia; Sentiti gli operatori interessati nel corso del procedimento istruttorio e nell'ambito delle attivita' dell'unita' per il monitoraggio di cui alla delibera 5/00/CIR; Visti gli atti del procedimento; Considerato quanto segue: 1. La delibera n. 4/CIR/1999, nell'introdurre regole per la fornitura della prestazione di Service Provider Portability (di seguito: SPP), definisce le condizioni tecniche economiche e procedurali dell'offerta della prestazione; pertanto, la negoziazione tra l'operatore donating e l'operatore recipient deve avvenire in linea con le disposizioni generali di cui alla delibera n. 4/CIR/1999. 2. Le attivita' istruttorie hanno evidenziato alcuni fattori di ostacolo alla conclusione di accordi tra le parti in merito alla fornitura della prestazione SPP e alla tempestiva attivazione ed operativita' della stessa, compromettendo il pieno rispetto della delibera n. 4/CIR/1999 e, in generale, della normativa nazionale e comunitaria in materia; si richiama in particolare la direttiva 98/61/CE, che impone alle Autorita' nazionali di regolamentazione di favorire l'introduzione nei tempi piu' brevi possibili della portabilita' del numero tra operatori e prevede che l'effettiva operativita' della prestazione non possa essere limitata da aspetti procedurali onerosi. 3. Come gia' ampiamente evidenziato nelle premesse del provvedimento n. 4/00/CIR, il vigente quadro regolamentare assegna all'Autorita' poteri di intervento in materia. In particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 7 e 8), della legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorita' il potere di definire criteri obiettivi e trasparenti e non discriminatori per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, nonche' di regolare le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e di verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione. 4. Piu' specificamente, l'art. 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, attribuisce all'Autorita' il potere di fissare in anticipo gli elementi riguardanti gli accordi d'interconnessione in relazione alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, nonche' le condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonche' la conformita' ai requisiti essenziali dei servizi d'interconnessione. 5. L'art. 5, comma 6, riconosce poi all'Autorita' la facolta' di intervenire in qualsiasi momento al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e siano tali da arrecare benefici agli utenti, nonche', ove cio' sia giustificato, la facolta' di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi. 6. L'attivita' istruttoria sottesa alla presente delibera si e' concentrata sulla verifica di congruita' delle condizioni procedurali di fornitura della prestazione e sugli aspetti che ostacolano o ritardano la piena realizzazione della stessa. 7. Con riferimento alla definizione delle procedure di evasione da parte dell'operatore donating delle richieste di fornitura della prestazione SPP, si ritiene che le indicazioni gia' definite da parte dell'Autorita' con la delibera n. 4/00/CIR in tema di Carrier Preselection siano in grado di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' ed equita' anche in relazione alla prestazione SPP, soprattutto per quanto concerne la ripartizione delle attivazioni tra i vari operatori richiedenti. 8. Con riferimento agli aspetti connessi al trattamento della morosita', si ritiene che l'esistenza di eventuali condizioni di morosita', insolvenza o ritardo nei pagamenti da parte di clienti che chiedano di passare ad un altro operatore d'accesso non possa in alcun modo pregiudicare la fornitura della prestazione di SPP. Tale principio - gia' sancito peraltro nell'ambito della delibera n. 2/00/CIR in relazione alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale - si fonda sulla considerazione che il problema della morosita' attiene esclusivamente allo specifico rapporto contrattuale tra cliente ed operatore e deve essere gestito in tale ambito, tramite il ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la tutela dei crediti, ma non puo' costituire impedimento alla fornitura della prestazione di SPP da parte dell'operatore donating all'operatore recipient; tale prestazione e' infatti regolamentata sulla base di diritti/obblighi di fornitura reciproci dalla normativa di settore comunitaria e nazionale. Si ritiene, in ogni caso, che sia interesse di tutti gli operatori collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno, individuando adeguate soluzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali. 9. Una puntuale disciplina dei tempi e delle procedure operative di fornitura della prestazione di SPP, oltre ad assicurare che la prestazione sia fornita a condizioni trasparenti e non discriminatorie nonche' efficienti, assume una fondamentale rilevanza al fine di garantire condizioni di concorrenza effettiva. Si ricorda infatti che la prestazione di SPP costituisce prestazione accessoria rispetto al cambio di operatore d'accesso da parte del cliente e che un'eventuale mancanza di sincronizzazione delle attivita' dell'operatore donating e dell'operatore recipient puo' condurre ad una interruzione del servizio per il cliente, con grave danno per le possibilita' competitive degli operatori nuovi entranti. Tale criticita' assume d'altro canto rilevanza generale, non circoscritta alle dinamiche concorrenziali tra operatori, nel caso di numerazione utilizzata da particolari tipologie di clienti, quali ad esempio i soggetti che esercitano servizi di pubblica utilita'. 10. Ai fini di una rapida ed efficace implementazione della prestazione SPP risulta altrettanto importante, ad avviso dell'Autorita', la definizione di indicazioni in merito alle procedure di gestione degli ordinativi da parte dell'operatore donating e, in particolare, in merito alla modalita' di manifestazione della volonta' del cliente di interrompere il rapporto contrattuale con l'operatore donating. Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Capacita' di evasione e distribuzione delle richieste della prestazione di Service Provider Portability (SPP) 1. Gli operatori si impegnano ad adeguare la capacita' di evasione degli ordinativi della prestazione di Service Provider Portability (SPP) sulla base delle esigenze del mercato. Gli operatori sono tenuti a rendere noto nonche' a comunicare all'Autorita', entro quattro settimane dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il numero minimo giornaliero di evasione di ordini. 2. Per quanto concerne le modalita' di distribuzione su base territoriale e di ripartizione tra gli operatori richiedenti della capacita' di evasione degli ordinativi per la fornitura della prestazione di SPP di cui al comma 1, si applicano i principi definiti all'art. 1, commi 3, 4 e 5, della delibera n. 4/00/CIR. 3. L'Autorita' si riserva di riconsiderare la congruita' della capacita' di evasione di cui al comma 1, e le disposizioni di cui al comma 2, alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.