L'AUTORITA'
  Nella  seduta della commissione infrastrutture e reti del 1o agosto
2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
gli  articoli  1, comma 6, lett. a), numeri 7 e 8, e 5 della suddetta
legge;
  Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  30 giugno  1997,  concernente  la  "Interconnessione nel settore
delle   telecomunicazioni  e  finalizzata  a  garantire  il  servizio
universale   e   l'interoperabilita'  attraverso  l'applicazione  dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto
concerne  la  portabilita'  del numero di operatore e la preselezione
del vettore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n. 281, recante "Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti";
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
recante:  "Disposizioni  in  materia  di interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni";
  Vista  la  propria  delibera  n.  3/CIR/1999  del  7 dicembre 1999,
recante:  "Regole  per  la  fornitura  della  Carrier Selection Equal
Access   in   modalita'   di  preselezione  (Carrier  Preselection)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303,
del 28 dicembre 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  4/CIR/1999  del  7 dicembre 1999,
recante:  "Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra
operatori  (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303, del 28 dicembre 1999;
  Vista  la  propria delibera n. 2/00/CIR del 15 marzo 2000, recante:
"Linee   guida   per   l'implementazione   dei   servizi  di  accesso
disaggregato   a  livello  di  rete  locale  e  disposizioni  per  la
promozione della diffusione dei servizi innovativi";
  Vista  la  propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante:
"Disposizioni  sulle  modalita'  relative alla prestazione di carrier
preselection    (CPS)    e    sui    contenuti   degli   accordi   di
interconnessione",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 117, del 22 maggio 2000;
  Vista  la propria delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante:
"Istituzione   dell'unita'   per  il  monitoraggio  del  processo  di
implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete
locale, portabilita' del numero e carrier preselection";
  Vista  l'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom
Italia per il 2000, inviata all'Autorita' in data 3 aprile 2000;
  Viste  le varie versioni dello schema di contratto per la fornitura
della  prestazione  di  Service provider portability (SPP) inviate da
Telecom Italia;
  Sentiti  gli  operatori  interessati  nel  corso  del  procedimento
istruttorio   e   nell'ambito  delle  attivita'  dell'unita'  per  il
monitoraggio di cui alla delibera 5/00/CIR;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
  1.  La  delibera  n.  4/CIR/1999,  nell'introdurre  regole  per  la
fornitura  della  prestazione  di  Service  Provider  Portability (di
seguito:   SPP),   definisce  le  condizioni  tecniche  economiche  e
procedurali dell'offerta della prestazione; pertanto, la negoziazione
tra  l'operatore  donating  e  l'operatore recipient deve avvenire in
linea   con   le  disposizioni  generali  di  cui  alla  delibera  n.
4/CIR/1999.
  2.  Le  attivita'  istruttorie  hanno evidenziato alcuni fattori di
ostacolo  alla  conclusione  di  accordi  tra le parti in merito alla
fornitura  della  prestazione  SPP  e  alla tempestiva attivazione ed
operativita'  della  stessa,  compromettendo  il pieno rispetto della
delibera  n.  4/CIR/1999  e, in generale, della normativa nazionale e
comunitaria  in  materia;  si  richiama  in  particolare la direttiva
98/61/CE,  che impone alle Autorita' nazionali di regolamentazione di
favorire   l'introduzione   nei  tempi  piu'  brevi  possibili  della
portabilita'  del  numero  tra  operatori  e  prevede che l'effettiva
operativita'  della  prestazione non possa essere limitata da aspetti
procedurali onerosi.
  3.   Come   gia'   ampiamente   evidenziato   nelle   premesse  del
provvedimento  n.  4/00/CIR,  il vigente quadro regolamentare assegna
all'Autorita' poteri di intervento in materia. In particolare, l'art.
1,  comma  6,  lett.  a), numeri 7 e 8), della legge n. 249 del 1997,
attribuisce  all'Autorita'  il potere di definire criteri obiettivi e
trasparenti   e  non  discriminatori  per  l'interconnessione  e  per
l'accesso   alle  infrastrutture  di  telecomunicazione,  nonche'  di
regolare le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture
di  telecomunicazioni e di verificare che i gestori di infrastrutture
di  telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di
accesso  alle  infrastrutture  ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione.
  4.  Piu'  specificamente,  l'art. 4, commi 14 e 16, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   318   del   1997,  attribuisce
all'Autorita'   il   potere  di  fissare  in  anticipo  gli  elementi
riguardanti  gli accordi d'interconnessione in relazione alle aree di
contenuto  elencate  nell'allegato  D,  nonche'  le condizioni atte a
garantire  una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed
economiche,  le  condizioni  di  fornitura  e  d'impiego  nonche'  la
conformita' ai requisiti essenziali dei servizi d'interconnessione.
  5.  L'art.  5,  comma 6, riconosce poi all'Autorita' la facolta' di
intervenire  in  qualsiasi  momento  al  fine  di  garantire  che  le
condizioni  di  accesso  alla  rete  siano  eque,  ragionevoli  e non
discriminatorie  per  entrambe  le  parti  e  siano  tali da arrecare
benefici agli utenti, nonche', ove cio' sia giustificato, la facolta'
di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.
  6.  L'attivita'  istruttoria  sottesa  alla presente delibera si e'
concentrata sulla verifica di congruita' delle condizioni procedurali
di  fornitura  della  prestazione  e  sugli  aspetti che ostacolano o
ritardano la piena realizzazione della stessa.
  7.  Con riferimento alla definizione delle procedure di evasione da
parte  dell'operatore  donating  delle  richieste  di fornitura della
prestazione SPP, si ritiene che le indicazioni gia' definite da parte
dell'Autorita'  con  la  delibera  n.  4/00/CIR  in  tema  di Carrier
Preselection siano in grado di assicurare il rispetto dei principi di
non  discriminazione,  proporzionalita' ed equita' anche in relazione
alla prestazione SPP, soprattutto per quanto concerne la ripartizione
delle attivazioni tra i vari operatori richiedenti.
  8.  Con  riferimento  agli  aspetti  connessi  al trattamento della
morosita',  si  ritiene  che  l'esistenza  di eventuali condizioni di
morosita', insolvenza o ritardo nei pagamenti da parte di clienti che
chiedano  di  passare  ad  un  altro operatore d'accesso non possa in
alcun  modo  pregiudicare la fornitura della prestazione di SPP. Tale
principio  -  gia'  sancito  peraltro  nell'ambito  della delibera n.
2/00/CIR   in   relazione  alla  fornitura  dei  servizi  di  accesso
disaggregato a livello di rete locale - si fonda sulla considerazione
che il problema della morosita' attiene esclusivamente allo specifico
rapporto  contrattuale tra cliente ed operatore e deve essere gestito
in  tale  ambito, tramite il ricorso agli strumenti che l'ordinamento
giuridico mette a disposizione per la tutela dei crediti, ma non puo'
costituire  impedimento  alla  fornitura  della prestazione di SPP da
parte   dell'operatore   donating   all'operatore   recipient;   tale
prestazione  e'  infatti regolamentata sulla base di diritti/obblighi
di  fornitura  reciproci  dalla  normativa  di  settore comunitaria e
nazionale.  Si  ritiene, in ogni caso, che sia interesse di tutti gli
operatori  collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno,
individuando  adeguate soluzioni nel rispetto della normativa vigente
in tema di riservatezza dei dati personali.
  9. Una puntuale disciplina dei tempi e delle procedure operative di
fornitura  della  prestazione  di  SPP,  oltre  ad  assicurare che la
prestazione    sia   fornita   a   condizioni   trasparenti   e   non
discriminatorie nonche' efficienti, assume una fondamentale rilevanza
al  fine di garantire condizioni di concorrenza effettiva. Si ricorda
infatti  che la prestazione di SPP costituisce prestazione accessoria
rispetto  al cambio di operatore d'accesso da parte del cliente e che
un'eventuale    mancanza    di   sincronizzazione   delle   attivita'
dell'operatore  donating  e dell'operatore recipient puo' condurre ad
una  interruzione del servizio per il cliente, con grave danno per le
possibilita'   competitive   degli  operatori  nuovi  entranti.  Tale
criticita'  assume d'altro canto rilevanza generale, non circoscritta
alle  dinamiche concorrenziali tra operatori, nel caso di numerazione
utilizzata  da  particolari  tipologie di clienti, quali ad esempio i
soggetti che esercitano servizi di pubblica utilita'.
  10.  Ai  fini  di  una  rapida  ed  efficace  implementazione della
prestazione   SPP   risulta   altrettanto   importante,   ad   avviso
dell'Autorita',   la   definizione  di  indicazioni  in  merito  alle
procedure  di  gestione  degli  ordinativi  da  parte  dell'operatore
donating   e,   in   particolare,   in   merito   alla  modalita'  di
manifestazione della volonta' del cliente di interrompere il rapporto
contrattuale con l'operatore donating.
  Udita  la  relazione  del  commissario  ing.  Mario  Lari, ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Capacita' di evasione e distribuzione
                delle richieste della prestazione di
                 Service Provider Portability (SPP)
  1.  Gli operatori si impegnano ad adeguare la capacita' di evasione
degli  ordinativi  della  prestazione di Service Provider Portability
(SPP)  sulla  base  delle  esigenze  del  mercato. Gli operatori sono
tenuti  a  rendere  noto  nonche'  a  comunicare all'Autorita', entro
quattro  settimane dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
il numero minimo giornaliero di evasione di ordini.
  2.  Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  distribuzione su base
territoriale  e  di  ripartizione tra gli operatori richiedenti della
capacita'  di  evasione  degli  ordinativi  per  la  fornitura  della
prestazione  di  SPP  di  cui  al  comma  1,  si applicano i principi
definiti all'art. 1, commi 3, 4 e 5, della delibera n. 4/00/CIR.
  3.  L'Autorita'  si  riserva  di  riconsiderare la congruita' della
capacita'  di evasione di cui al comma 1, e le disposizioni di cui al
comma  2,  alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni
di mercato.