Art. 3.
                  Tempi e procedure di attivazione
                      della prestazione di SPP
  1.  Il  tempo massimo di attivazione della prestazione per tutte le
tipologie  d'impianto  e' fissato in quindici giorni lavorativi dalla
data  della  richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della delibera
n.   4/CIR/1999.   In   casi  eccezionali  relativi  ad  impianti  di
particolare  complessita',  qualora  l'operatore  donating non sia in
grado  di  rispettare  il  predetto  termine,  e' tenuto a comunicare
all'operatore   recipient   ed  all'Autorita'  il  tempo  massimo  di
attivazione.
  2.  Le  procedure concordate tra l'operatore donating e l'operatore
recipient  devono essere improntate alla massima efficienza e tali da
minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.
  3.  L'operatore  donating  e'  tenuto a comunicare con un preavviso
minimo  di cinque giorni lavorativi all'operatore recipient la data e
l'ora  previste  per  l'esecuzione dei lavori relativi ad ogni numero
portato  e per la conseguente sospensione del servizio al cliente, in
modo   da   permettere  all'operatore  recipient  di  predisporre  ed
effettuare  le  attivita'  necessarie per attivare contestualmente il
proprio  servizio  a tale cliente. In ogni caso, l'operatore donor si
impegna  a  negoziare,  su  richiesta  dell'operatore  recipient,  la
disponibilita'  ad  interventi  anche  in  orari notturni e in giorni
festivi.
  4.  Nel  caso di richieste di SPP relative a numeri funzionali alla
fornitura di servizi di pubblica utilita', gli operatori si impegnano
a definire di comune accordo specifici tempi e modalita' di passaggio
del  numero,  nonche'  l'esecuzione  delle  attivita'  anche in orari
notturni e in giorni festivi.
  5.  Al  momento  del  passaggio del numero all'operatore recipient,
l'operatore  donating e' tenuto ad assicurare un adeguato presidio di
assistenza  per  il monitoraggio della piena riuscita delle attivita'
di  attivazione  della  prestazione  di SPP per il tempo strettamente
necessario  all'effettuazione da parte dell'operatore recipient delle
prime prove di piena riuscita dell'attivazione della prestazione.