Art. 3. Tempi e procedure di attivazione della prestazione di SPP 1. Il tempo massimo di attivazione della prestazione per tutte le tipologie d'impianto e' fissato in quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della delibera n. 4/CIR/1999. In casi eccezionali relativi ad impianti di particolare complessita', qualora l'operatore donating non sia in grado di rispettare il predetto termine, e' tenuto a comunicare all'operatore recipient ed all'Autorita' il tempo massimo di attivazione. 2. Le procedure concordate tra l'operatore donating e l'operatore recipient devono essere improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale. 3. L'operatore donating e' tenuto a comunicare con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi all'operatore recipient la data e l'ora previste per l'esecuzione dei lavori relativi ad ogni numero portato e per la conseguente sospensione del servizio al cliente, in modo da permettere all'operatore recipient di predisporre ed effettuare le attivita' necessarie per attivare contestualmente il proprio servizio a tale cliente. In ogni caso, l'operatore donor si impegna a negoziare, su richiesta dell'operatore recipient, la disponibilita' ad interventi anche in orari notturni e in giorni festivi. 4. Nel caso di richieste di SPP relative a numeri funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', gli operatori si impegnano a definire di comune accordo specifici tempi e modalita' di passaggio del numero, nonche' l'esecuzione delle attivita' anche in orari notturni e in giorni festivi. 5. Al momento del passaggio del numero all'operatore recipient, l'operatore donating e' tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attivita' di attivazione della prestazione di SPP per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore recipient delle prime prove di piena riuscita dell'attivazione della prestazione.