Art. 3.
  1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2,
nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 18 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione
Emilia-Romagna  e'  tenuta,  in  relazione alle specifiche situazioni
locali,  ad  adottare  i  valori che assicurino l'erogazione di acqua
della migliore qualita' possibile.