Art. 4.
  1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  e'  subordinato alla
osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  18,  comma 3, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. La
mancanza   di   conformita'  alle  citate  disposizioni  comporta  la
decadenza della facolta' di deroga.
  2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle
concentrazioni  massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988,  n.  236, devono
prevedere  il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori
previsti  in  detti piani devono avere inizio, qualora non siano gia'
iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.
  3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilita'
di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.
  4.  I  comuni  ed  i  parametri per i quali possono essere concesse
deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:
    Gazzola (acquedotto comunale) per i parametri ferro e manganese;
    Collagna,   Busana,  Castelnuovo  Ne'  Monti,  Carpineti,  Baiso,
Casina,  Viano,  Vetto  d'Ensa, Canossa, Vezzano s/c, S. Polo d'Ensa,
Albinea,   Quattrocastella   e   Ramiseto,   serviti  dall'acquedotto
consortile ex Gabellina per il parametro solfati.