Art. 5.
  1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi  nel  rispetto  delle  modalita'  previste dall'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2.   I   Ministeri   della   sanita'   e  dell'ambiente  effettuano
congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei
piani  di  intervento  sulla  base  delle  informazioni fornite dalla
regione al 31 dicembre di ogni anno.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000

                                             Il Ministro della sanità
                                                     Veronesi
Il Ministro dell'ambiente
         Bordon