Art. 5. 1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2000 Il Ministro della sanità Veronesi Il Ministro dell'ambiente Bordon