Art. 2.
  Le  risorse  necessarie  degli  interventi  di  cui  all'art. 1 del
presente  decreto,  disposti  ai  sensi  della  normativa  di  cui in
premessa,  sono  determinate  in L. 20.658.683.000 e graveranno sulle
disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata per il 2000.