Art. 2.
  1. Il  commissario  delegato  presta  la  sua  attivita'  a  titolo
gratuito.
  2. Le  spese di funzionamento dell'ufficio del commissario delegato
gravano  sulle  disponibilita'  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri.
  3. Resta   fermo   l'obbligo,   per  il  commissario  delegato,  di
presentare  il  rendiconto  delle spese di funzionamento dell'ufficio
per l'intero periodo nel quale e' stato svolto l'incarico.