Art. 2. 1. Il commissario delegato presta la sua attivita' a titolo gratuito. 2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del commissario delegato gravano sulle disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Resta fermo l'obbligo, per il commissario delegato, di presentare il rendiconto delle spese di funzionamento dell'ufficio per l'intero periodo nel quale e' stato svolto l'incarico.