Art. 3.
  1. La  verifica  sul rendiconto delle somme utilizzate al 30 giugno
2000  e  sul rendiconto finale al 31 dicembre 2000 sara' condotta dal
competente  ufficio  del  bilancio  e ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2000
                                                 Il Presidente: Amato