Art. 3. 1. La verifica sul rendiconto delle somme utilizzate al 30 giugno 2000 e sul rendiconto finale al 31 dicembre 2000 sara' condotta dal competente ufficio del bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2000 Il Presidente: Amato