Art. 2.
  1. All'art.  3,  comma 4, dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998,
dopo  le  parole "commissioni di collaudo" sono aggiunte le seguenti:
", avvalendosi dei componenti le commissioni stesse," e dopo il punto
e'  aggiunto  il seguente periodo: "Ai presidenti ed ai componenti le
commissioni  di  collaudo  non  si applicano le disposizioni previste
dall'art.  24,  comma 3,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni".
  2. L'art. 7 dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998 e' soppresso e
sostituito  dal  seguente:  "Fino all'affidamento del servizio idrico
integrato  di cui all'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1997, n.
14,  ed  alla stipula della convenzione, sulla base delle indicazioni
fornite  dalla  giunta  regionale  della Campania, di cui all'art. 11
della  stessa  legge,  il  presidente della regione Campania, con gli
stessi  poteri  e  le  deroghe  attribuite  al commissario delegato -
prefetto  di  Napoli  con  le  precedenti  ordinanze,  nonche' con la
presente  ordinanza, emanate in materia di risanamento ambientale del
fiume  Sarno,  nonche'  quelli  attribuiti allo stesso presidente con
l'ordinanza  n. 2948 del 25  febbraio 1999, e successive integrazioni
e  modificazioni,  per  gli  interventi  di  risanamento  ambientale,
igienico  - sanitari, idrogeologici e di regimazione idraulica, attua
la  gestione  unitaria  del  sistema depurativo del comprensorio Alto
Sarno,  costituito dall'impianto di depurazione di Solofra-Mercato S.
Severino, avvalendosi dell'ente d'ambito Sarnese-Vesuviano (A.T.O. n.
3), del consorzio ASI di Avellino e dei comuni di Mercato S. Severino
e  di  Solofra,  utilizzando,  a tal fine, le risorse derivanti dalle
tariffe.".
  3. All'art.  2, comma 3, dell'ordinanza n. 2969 del 1o aprile 1999,
dopo  le  parole,  "responsabile  della  sicurezza", sono aggiunte le
seguenti: "e di responsabile del procedimento".