Art. 2. 1. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, dopo le parole "commissioni di collaudo" sono aggiunte le seguenti: ", avvalendosi dei componenti le commissioni stesse," e dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: "Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni". 2. L'art. 7 dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Fino all'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, ed alla stipula della convenzione, sulla base delle indicazioni fornite dalla giunta regionale della Campania, di cui all'art. 11 della stessa legge, il presidente della regione Campania, con gli stessi poteri e le deroghe attribuite al commissario delegato - prefetto di Napoli con le precedenti ordinanze, nonche' con la presente ordinanza, emanate in materia di risanamento ambientale del fiume Sarno, nonche' quelli attribuiti allo stesso presidente con l'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e successive integrazioni e modificazioni, per gli interventi di risanamento ambientale, igienico - sanitari, idrogeologici e di regimazione idraulica, attua la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra-Mercato S. Severino, avvalendosi dell'ente d'ambito Sarnese-Vesuviano (A.T.O. n. 3), del consorzio ASI di Avellino e dei comuni di Mercato S. Severino e di Solofra, utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dalle tariffe.". 3. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2969 del 1o aprile 1999, dopo le parole, "responsabile della sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "e di responsabile del procedimento".