Art. 4.
  1. Il   Ministero   dell'ambiente   per  le  attivita'  di  propria
competenza   previste   dalla   presente   ordinanza  si  avvale  del
contingente  del  personale  e  degli  esperti  di  cui  all'art. 12,
comma 3,  dell'ordinanza  n.  2948  del  25 febbraio 1999, cosi' come
integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999,  dall'art.  1,  comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre
1999,  nonche'  dall'ordinanza  n.  3032  del 21 gennaio 1999, con le
medesime  modalita'  previste  dall'art.  12,  comma 3,  della citata
ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
comma, restano a carico del prefetto di Napoli delegato.