Art. 4. 1. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, nonche' dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, restano a carico del prefetto di Napoli delegato.