Art. 10.
  1.  Le  regioni Umbria e Marche possono disporre la concessione del
contributo  di  cui  all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza 28 settembre
1997,  n. 2668, anche a favore dei gestori di esercizi commerciali ed
artigianali   ove  le  unita'  immobiliari  dedicate  alle  attivita'
predette  debbano  essere  evacuate  per  consentire l'esecuzione dei
lavori  di  riparazioni  e  ricostruzione  degli  edifici  in  cui si
trovano.
  2.  Gli  oneri  relativi  all'applicazione del comma 1 fanno carico
sulle risorse di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998, e successive
modificazioni  e  integrazioni, nonche' su quelle di cui all'art. 50,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.