Art. 10. 1. Le regioni Umbria e Marche possono disporre la concessione del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, anche a favore dei gestori di esercizi commerciali ed artigianali ove le unita' immobiliari dedicate alle attivita' predette debbano essere evacuate per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazioni e ricostruzione degli edifici in cui si trovano. 2. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 1 fanno carico sulle risorse di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' su quelle di cui all'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.