Art. 11.
  1.  All'art.  1  dell'ordinanza  n.  3049/2000, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente comma:
    "3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, le amministrazioni
comunali,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  loro  assegnate,
possono  altresi'  stipulare contratti per la locazione di abitazioni
danneggiate  e  riparate  che  al momento del sisma erano occupate da
conduttori   che  dichiarino  di  voler  recedere  dal  contratto  di
locazione,  per  assegnarle  a  nuclei  familiari  ospitati in moduli
abitativi.  Tali  contratti  possono  essere stipulati per una durata
massima  di  ventiquattro  mesi  agli  stessi  patti e condizioni dei
previgenti  contratti,  salva  la rivalutazione ai sensi dell'art. 5,
comma  6-ter  della  legge  n. 61/1998, e successive modificazioni, e
integrazioni  e  devono  consentire espressamente la sub-locazione ai
soggetti individuati dal comune conduttore".