Art. 11. 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3049/2000, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "3. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni comunali, nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate, possono altresi' stipulare contratti per la locazione di abitazioni danneggiate e riparate che al momento del sisma erano occupate da conduttori che dichiarino di voler recedere dal contratto di locazione, per assegnarle a nuclei familiari ospitati in moduli abitativi. Tali contratti possono essere stipulati per una durata massima di ventiquattro mesi agli stessi patti e condizioni dei previgenti contratti, salva la rivalutazione ai sensi dell'art. 5, comma 6-ter della legge n. 61/1998, e successive modificazioni, e integrazioni e devono consentire espressamente la sub-locazione ai soggetti individuati dal comune conduttore".