Art. 12.
  1.  Le  disposizioni  di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n.
3028/1999,   si  applicano  anche  per  la  locazione  degli  alloggi
recuperati  o  realizzati  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto-legge
5 ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre  1993,  n. 493, nell'ambito del programma straordinario di
edilizia  residenziale  pubblica  previsto dall'art. 7 della legge n.
61/1998.
  2.  I  canoni di locazione sono corrisposti dalle regioni Marche ed
Umbria  ai  soggetti  pubblici  o  privati  che  hanno realizzato gli
interventi di cui al comma 1.