Art. 12. 1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3028/1999, si applicano anche per la locazione degli alloggi recuperati o realizzati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica previsto dall'art. 7 della legge n. 61/1998. 2. I canoni di locazione sono corrisposti dalle regioni Marche ed Umbria ai soggetti pubblici o privati che hanno realizzato gli interventi di cui al comma 1.